martedì, Febbraio 25, 2025
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Per il Consiglio di Stato spetta al Viminale la scelta del “porto sicuro”

AGI – Spetta al Viminale la scelta del ‘porto sicuro’ per l’attracco delle navi che soccorrono i migranti. È quanto afferma, in sintesi, il Consiglio di Stato respingendo il ricorso con il quale ‘Medicins San Frontie’res’ (Netherlands), noleggiatrice della Geo Barents, aveva impugnato una decisione avversa del Tar.

 

La nave, dopo due interventi condotti il 7 e il 24 gennaio 2023 in acque Sar libiche si era vista assegnare come ‘pos’ (place of safety) rispettivamente Ancona e La Spezia, considerati troppo lontani, anche in considerazione delle avverse condizioni meteorologiche. I ricorrenti lamentavano tutta una serie di violazioni di disposizioni di diritto interno e internazionale ma il Tar ha dato loro torto e oggi il Consiglio di Stato ribadisce che “la gestione di un evento di salvataggio assume una connotazione complessa, rappresentando la sintesi di una pluralità di valutazioni che investono, ad un tempo, aspetti operativi e tecnico nautici – connessi alla gestione della prima fase dell’evento di soccorso – ed aspetti più prettamente afferenti alla gestione delle persone tratte in salvo, non limitati all’assistenza logistico-sanitaria dei naufraghi, ma estesi alle peculiari condizioni personali ed allo status dei soccorsi, nonché alla tenuta e sicurezza del sistema terrestre di accoglienza”. 

 

Non potendosi negare che “l’arrivo in massa di migranti è idoneo a creare” anche “rilevanti problematiche di ordine e sicurezza pubblica”, il Consiglio di Stato ritiene che “il coinvolgimento del ministero dell’Interno nella catena di comando cui spetta la gestione dell’evento Sar debba ritenersi conforme al quadro delle competenze restituito dalla normativa nazionale di rango primario e secondario; in tale cornice si iscrivono organicamente anche le ‘standard operative procedure’ (sop) del 2015, dirette a compendiare, in occasione di eventi Sar connessi a flussi migratori, le esigenze di carattere nautico con quelle afferenti alla sicurezza pubblica”. In sostanza, quello del Viminale “deve essere considerato un coinvolgimento funzionale necessario, che non esautora l’Imrcc (e quindi il ministero dei Trasporti) dalla sua competenza nell’individuazione del pos”.

 

E il suo intervento “nelle operazioni di soccorso e l’individuazione del punto di sbarco non rappresenta un’indebita ingerenza nelle competenze del ministero dei Trasporti e delle Capitanerie di Porto, quanto piuttosto una necessaria e logica forma di cooperazione istituzionale tra le autorità preposte nella gestione del fenomeno delle migrazioni di massa”.

 

“È dunque corretto – si legge ancora nella sentenza – ritenere che l’individuazione del pos non possa avvenire in astratto, equiparandolo sic et simpliciter con il porto geograficamente più vicino all’intervento di salvataggio, dipendendo la sua individuazione da una molteplicità di fattori legati al caso concreto, quali lo status delle persone tratte in salvo (richiedenti asilo, rifugiati), il numero di naufraghi, la situazione a bordo, le condizioni di salute dei soccorsi, le condizioni metereologiche, la presenza di persone fragili o di minori tra i soccorsi”. 

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